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Realizzare annessi agricoli

Descrizione

Realizzare annessi agricoli

Il consiglio comunale con la delibera di consiglio comunale del 06/03/2012, n.15 ha approvato le norme tecniche di attuazione per la realizzazione degli annessi agricoli ai sensi della Legge regionale 01/05, art, 41, comma 7 e del regolamento regionale 5R/2005.

La nuova normativa, disciplina la costruzione di nuovi annessi agricoli, nelle aree previste dal regolamento urbanistico comunale, non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 5 dell'art. 73 della Legge regionale 65/14 (ex  comma 2, lettera b) dell'art 41 della Legge regionale 01/05), ovvero che possono eccedere le capacità produttive dell'azienda.

Nei casi disciplinati dalla suddetta normativa, la costruzione di annessi agricoli non è soggetta alla presentazione del programma aziendale.

La normativa approvata dal consiglio comunale è in attuazione del regionale n. 5/R del 09/02/2007 come modificato dal regolamento 7/R del 9/02/2010 e successivamente dal regolamento 63/R del 25/08/2016 (oggi art. 73 comma 5 della Legge regionale 65/14):

Approfondimenti

L'articolo 48 del regolamento urbanistico prevede le seguenti ulteriori condizioni e superficie fondiarie minime:

La costruzione di nuovi annessi agricoli, strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non sono collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all'art. 5 del regolamento 63/R del 25/08/2016 e non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, previsti dall’art. 73 comma 5 della Legge regionale 65/14, è soggetta alle norme di attuazione approvate dal consiglio comunale con delibera 15 del 06/03/2012 e alle seguenti condizioni.

La costruzione di nuovi annessi agricoli che non sono collegabili alle superfici minime fondiarie e non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita nelle “aree di valore paesaggistico” di cui all’art. 44 delle presenti norme e nelle “aree a prevalente uso agricolo” di cui all’art. 46.

Per la costruzione degli annessi è comunque necessaria la dotazione delle seguenti superfici fondiarie minime:

  • bovini, vitelli, suini, equini: superficie minima del terreno a corredo dell'annesso agricolo: mq 500 a capo
  • cani (allevamento cinotecnico professionale) : superficie minima del terreno a corredo dell'annesso agricolo: mq 300 a capo.

Il terreno a corredo delle suddette strutture, delle dimensioni minime per capo sopra indicate, comprensivo dell'annesso per ricovero degli animali, dovrà essere  completamente recintato.

  • ovicaprini, avicoli,apicoltura : la superficie coperta del fabbricato in progetto non dovrà superare il 10% della superficie fondiaria
  • locali per la trasformazione del latte: la superficie coperta del fabbricato in progetto non dovrà superare il 20% della superficie fondiaria-

Trasformazione dei prodotti eccedenti la capacità produttiva del fondo: la superficie coperta del fabbricato in progetto non dovrà superare il 20 % della superficie fondiaria.

La distanza delle strutture e dei recinti da realizzare da immobili di altra proprietà adibiti ad attrezzature scolastiche o di interesse comune e loro pertinenze, ad abitazione o ad attrezzature ricettive, commerciali o direzionali, nonché dalle aree e dagli edifici per i quali sia ammessa dalle presenti norme la trasformazione che consenta tali destinazioni; tale distanza non deve risultare inferiore a ml 100 per allevamento semi-brado (animali che sono confinati in area avente superficie tale da garantire il rispetto del carico massimo di Azoto (N) pari a 340 Kg, devono avere a disposizione un ricovero privo di chiusura e poter circolare senza limitazione alcuna) e a ml 35 per strutture di allevamento di equini, bovini, vitelli e suini in stalla (allevamento al chiuso che deve avere sistemi di smaltimento e autonoma concimaia).

La distanza della recinzione degli allevamenti dei cani (allevamento cinotecnico professionale) dovrà avere una distanza non inferiore a 100 mt da immobili di altra proprietà adibiti ad attrezzature scolastiche o di interesse comune e loro pertinenze, ad abitazione o ad attrezzature ricettive, commerciali o direzionali, nonché dalle aree e dagli edifici per i quali sia ammessa dalle presenti norme la trasformazione che consenta tali destinazioni.

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