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Chiedere la cittadinanza italiana

Descrizione

Chiedere la cittadinanza italiana

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato "civitatis", al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge 05/02/1992, n. 91.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello "ius sanguinis")
  • l'acquisto per nascita sul territorio in alcuni casi (principio dello "ius soli")
  • la possibilità della doppia cittadinanza
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

  • cittadinanza per filiazione ("ius sanguinis")
  • cittadinanza per nascita sul territorio italiano ("ius soli")
  • acquisto della cittadinanza durante la minore età
  • acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
  • cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
  • acquisto della cittadinanza per residenza
  • concessione della cittadinanza per meriti speciali
  • riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Interno e della Farnesina.

Approfondimenti

Può presentare l’istanza il cittadino discendente di un cittadino italiano emigrato all’estero, a condizione che non sia intervenuta alcuna interruzione nella trasmissione della cittadinanza italiana da parte dei suoi avi.

In particolare:

- chi è iscritto all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Capannori può presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso l’Ufficio URP

- chi ha parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado residenti nel Comune di Capannori oppure ha l’avo che ha dato origine alla discendenza nato nel Comune di Capannori, dovrà presentare la documentazione indicata dalla Circolare Ministeriale K.28.1/1991 all’ufficio stato civile per la fase di “preistruttoria”, previo appuntamento telefonico o a mezzo e-mail ai recapiti sotto indicati. All’esito positivo della preistruttoria, con il rilascio di “nulla osta” da parte dell’ufficio stato civile, potrà presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso l’ufficio URP, contestualmente alla dichiarazione di residenza*

- chi non rientra in uno dei casi sopra citati, dovrà presentare la documentazione indicata dalla Circolare Ministeriale K.28.1/1991 all’ufficio stato civile per la fase di preistruttoria previo appuntamento tramite il sito istituzionale del Comune di Capannori

Prenota appuntamento tramite il sito istituzionale del Comune di Capannori

All’esito positivo della preistruttoria, con il rilascio di “nulla osta” da parte dell’ufficio stato civile, potrà presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso l’ufficio URP, contestualmente alla dichiarazione di residenza*.

Nel caso il servizio sia richiesto per più persone è necessario prendere un numero corrispondente di appuntamenti.

*NOTA BENE: per l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente è necessario verificare la regolarità del soggiorno:

• se gli interessati provengono da paesi che non applicano l'accordo di Schengen: sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro di ingresso apposto dall’autorità di frontiera Italiana

• se gli interessati provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen: dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Acquista la cittadinanza italiana:

Particolare attenzione è riservata dalla Legge 05/02/1992, n. 91 all'acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

  • riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione
  • adozione
  • naturalizzazione del genitore.

Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione 

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 1).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una "elezione di cittadinanza" (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 2).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve essere corredata dei seguenti atti:

  • atto di nascita (ai fini dell'esatta individuazione dell’interessato)
  • atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità
  • certificato di cittadinanza del genitore.

Questi atti costituiscono il presupposto per chiedere il beneficio in esame.

Cittadinanza per adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell'Autorità giudiziaria italiana oppure, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell'Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine di trascrizione nei registri dello stato civile emanato dal tribunale per i minorenni.

Se l'adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi cinque anni di residenza legale in Italia dopo l'adozione.

Cittadinanza per naturalizzazione dei genitori

Secondo la Legge 05/02/1992, n. 91, art. 14 "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza".

L'acquisto avviene, quindi, automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:

  • il rapporto di filiazione
  • la minore età del figlio
  • la convivenza con il genitore.

La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

L'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge è prevista per le casistiche elencate dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4, e si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano.

In particolare, i cittadini stranieri nati in Italia che abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età possono ottenere la cittadinanza italiana dichiarando, entro un anno dal compimento dei 18 anni, la volontà di acquisire la cittadinanza all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5, 6, 7, e 8.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

  • due anni di residenza legale dopo il matrimonio se residente in Italia o tre anni dopo il matrimonio se residente all'estero (questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)
  • validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino al giuramento (Circolare ministeriale 11/11/1992, n. 601)
  • assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un'Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici
  • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, Titolo I, Capo I, Capo II e Capo III del Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938Codice penale (delitti contro la personalità dello Stato)
  • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Dal 1° agosto 2015, la domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell'Interno.

La competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:

  • al prefetto, per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia
  • al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, se il coniuge straniero ha la residenza all'estero
  • al Ministro dell'Interno, se sussistono ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9 prevede modalità differenziate in funzione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene chiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari, ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

  • tre anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente
  • quattro anni per il cittadino di uno Stato aderente alla Comunità Europea
  • cinque anni di residenza legale successivi all'adozione per lo straniero maggiorenne successivi al riconoscimento dello status per l'apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.

Dal 1° agosto 2015, la domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell'Interno.

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9, com. 2 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L'avvio della procedura non chiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

Il riconoscimento della cittadinanza può avvenire anche in base a leggi che riguardano casi molto particolari come quelli previsti dalla Legge 08/03/2006, n. 124.

Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, eccetto per il caso della cittadinanza "jure sanguinis", è soggetto al pagamento di un contributo pari a 250,00 €, da versare prima di presentare la domanda, sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9-bis). Alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'importo previsto. 

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