Descrizione

Manufatto agricolo temporaneo ai sensi della Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 70 comma 3, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d’attuazione ( DPGR 25/05/2016 n. 63R ) e delle eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale costituisce intervento edilizio soggetto a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134, comma 1, realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 134, comma 2.
L’installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 70 comma 1 per un periodo superiore a due anni, regolati dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 70, comma 3, lettera 3) e dell'art.2 del regolamento DPGR 63/R del 25/08/2016, sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale con il quale il titolare si impegni alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.